Dopo la conversione in legge del decreto Rilancio, diverse sono le novità che interessano il Superbonus 110%
rispetto al testo originario.

Conversione in legge (avvenuta il 16 luglio 2020) è quindi definitivo il decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) che permette la detrazione fiscale del 110% per interventi di:

  • efficienza energetica
  • sisma bonus
  • fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Quattro gli elementi principali:

Cappotto termico e facciate

isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;

Impianti

interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

Antisismica

interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche (qui, la detrazione viene prevista anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché realizzati congiuntamente a interventi di miglioramento o adeguamento antisismico sull’edificio).

Pannelli solari

L’installazione di pannelli solari e di colonnine di ricarica continuano a farsi rientrare nel 110% solo se effettuata congiuntamente ad uno o più dei suddetti interventi principali. Così come possono farsi rientrare nel 110% gli altri interventi di riqualificazione energetica ma solo se fatti congiuntamente ad uno o più dei predetti.

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