Si sa che il fotovoltaico è un intervento vantaggioso, permette di abbattere i costi energetici e in diversi casi rivendere la stessa energia prodotta.
Ora però, grazie al Superbonus 110% diventa ancora più vantaggioso poiché il nuovo incentivo abbatte tutti i costi, con un risparmio immediato e senza attendere i tempi per ammortizzare l’investimento.

Il Superbonus permette di portare in detrazione non più il 50% o 65%, ma il 110% della spesa per i lavori di efficientamento energetico.

Come accedere al Superbonus per i pannelli fotovoltaici?

Per accedere al bonus l’impianto fotovoltaico deve necessariamente essere installato insieme ad uno dei cosiddetti “interventi trainanti”, ovvero quei lavori previsti dal Decreto Rilancio che sono alla base di tutti gli eco incentivi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

É possibile usufruire quindi della detrazione se, insieme all’impianto fotovoltaico, si installa anche uno solo tra:

cappotto termico;

caldaie a condensazione e a pompa di calore.

L’impianto fotovoltaico deve essere acquistato contestualmente agli altri interventi principali e comunque, non deve superare la spesa massima di 2.400 euro per ogni kW. Nel caso invece di demolizione e ricostruzione dell’edificio la soglia è di 1600 euro al kW.

Inoltre è necessario migliorare di due livelli la classe energetica dell’immobile, e questo andrà dimostrato tramite A.P.E. (attestato di prestazione energetica), prima e dopo gli interventi, nella forma di dichiarazione asseverata rilasciata da un tecnico abilitato.

Bisogna ricordare che chi usufruisce del Superbonus dovrà rinunciare alla remunerazione dell’energia immessa in rete potendo però aggiungere un sistema di accumulo, la cui spesa ricade nella detrazione 110%.

Chi sono i beneficiari?

I soggetti ammessi a questa forma di incentivo sono:

– Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
– Condomini;
– IACP o in house company per l’edilizia sociale. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022;
– Cooperative di abitazione;
– Titolari di reddito d’impresa o professionale. Solo nel caso di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni condominiali;
– Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente agli spogliatoi), organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri indicati dalla normativa.

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